Come riportato dalla stampa italiana, vedi Staffetta Online del 30 novembre 2023, starebbe circolando il Decreto italiano dedicato alle Comunità di Energia Rinnovabile approvato la scorsa settimana da Bruxelles.
Nel testo, che alleghiamo di seguito, si può vedere che rispetto alle bozze preliminari è stato modificato l'Art. 3, Comma 2, Lettera g) che prevede che "l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’articolo 4;".
Inoltre, come si può leggere all'Art. 10, si dispone che il GSE eroghi il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi: a) su espressa richiesta da parte dei beneficiari, un’anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all’articolo 11; 8 b) in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un’unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.
Infine, l'Art. 11 si precisa che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate, con decreto del Ministero su proposta del GSE, e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), le regole operative per l’accesso ai benefici.
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